Art. 1 Finalità
Il presente Regolamento, nel rispetto delle esigenze di conservazione dei valori naturali, ha l’obiettivo di rendere fruibile il Parco sia dal punto di vista naturalistico, scientifico e culturale, che da quello ricreativo, escursionistico e del tempo libero. Il presente regolamento disciplina gli accessi per la fruizione del territorio del Parco alle varie quote secondo un sistema integrato fondato sulla informazione degli escursionisti e sulla predisposizione della infrastrutturazione necessaria, in un’area protetta ad elevato rischio connesso all’attività sismica e vulcanica dell’Etna.
L’uso sociale e la fruizione servono per far conoscere i valori naturalistici e far comprendere la necessità di preservare ecosistemi ed habitat assolutamente eccezionali rendendo le comunità solidali con l’istituzione del parco. Le attività per diffondere il valore del parco debbono avere l’obiettivo di rispondere alle richieste dei diversi fruitori: visitatori occasionali, i turisti attratti dall’unicità del vulcano, gli appassionati degli sport invernali, i conoscitori ed i frequentatori abituali dell’Etna e soprattutto le popolazioni residenti.
Art. 2 Strutture, infrastrutture e attrezzature
In considerazione delle condizioni esistenti di accessibilità all’interno del territorio del parco, l’infrastrutturazione esistente è costituita dall’assetto viario, carrabile e pedonale, dai nodi di scambio e parcheggio, dalla rete dei percorsi pedonali principali di servizio e di fruizione del Parco (sentieri) nonché, nelle due aree sommitali, da piste di accesso, da impianti e da piste di sci.
Le strutture finalizzate all’escursionismo, atte a rendere più viva la fruizione del parco e garantire un equilibrato impatto ambientale con il consistente e diversificato flusso turistico sono i “Punti Base”(individuati nel D.I. e confermati nel Piano territoriale), la cui funzionalità è prevista con attrezzature quali: centro visitatori, area a parcheggio, aree attrezzate per pic-nic, per gioco bambini e, per alcuni di esse, per la sosta al servizio dell’escursionismo equestre.
A queste strutture si aggiungono: rifugi aperti per bivacco, aree attrezzate, scuole di sci (alpino e di fondo), centri visitatori, centri informazioni (presidi etc.) e centri di protezione e difesa civile.
Le attrezzature pubbliche o di uso pubblico ed i servizi adeguati da allocare nelle suddette strutture sono previste in base alle suscettività ambientali dei siti, alle opportunità di servizio ed alla accessibilità stradale esistente.
Negli strumenti di gestione del parco sono previsti:
– i nodi Viari, localizzati in corrispondenza di luoghi di intersezione tra assi stradali di particolare percorrenza, in special modo in prossimità di zone C; nodi di interscambio da adibire a parcheggio, nonché a luoghi a servizio delle attività di informazione per i visitatori e, laddove possibile ed opportuno, ad aree attrezzate;
– i sentieri, i quali, definiti tramite un piano dei sentieri, costituiscono una rete che, oltre a consentire la fruibilità dei beni naturali e culturali del Parco, deve legarsi in maniera coerente con le iniziative ed attività di commercializzazione e valorizzazione di prodotti tipici che si auspica vengano attivate, anche con il sostegno dell’Ente Parco, da soggetti privati. Il Piano dei sentieri non può essere quindi uno strumento rigido ma deve accompagnare il nascere delle attività private e pubbliche di cui deve costituire il coerente supporto;
– i Punti Base, individuati in quattro diverse categorie tipologiche, in base all’uso ed alle ipotesi di gestione, e che per ognuna delle quali vengono previste specifiche normative di intervento. Per le aree da essi servite, vengono definiti i piani di fruizione delle stesse;
– i Rifugi, articolati in strutture a libero accesso e in strutture a fruizione controllata, situati lungo piste o sentieri all’interno del demanio dell’Azienda Forestale, della Provincia regionale, dell’Ente Parco e dei comuni e di altri Enti e/o Associazioni. Si tratta di strutture rustiche, aperte in tutte le stagioni e adatte a brevi soste, utilizzate per il bivacco degli escursionisti ed alcune attrezzate per l’escursionismo equestre.
– Aree attrezzate con servizi logistici per l’attività di escursionismo e alloggiamento campi scout e similari (parcheggio, servizi igienici ed aree a pic-nic), nonchè per assicurare condizioni minime di sicurezza per le attività di protezione e difesa civile e soccorso ( ove opportuno dotate di piazzuole di atterraggio per elicotteri);
– i Centri Visita che, oltre a costituire una attrezzatura dei punti base, sono previsti nei centri abitati dei comuni del parco al servizio dell’attività di informazione per i visitatori, idonei ad accogliere ed orientare i visitatori stessi, per fornire loro informazioni sul Parco e sui compiti istituzionali cui l’Ente è preposto. Dotati di attrezzature scientifiche, collezioni naturalistiche, programmi multimediali e relativi sussidi didattici finalizzati allo svolgimento di attività rivolte ai turisti, alle scolaresche e all’educazione ambientale.
Art.3 Servizi
I servizi per la fruizione del parco sono proposti in base alle suscettività ambientali dei siti, alle condizioni di accessibilità ed alle opportunità individuate per la corretta fruizione del parco.
Servizi di accoglienza
I servizi di accoglienza e di supporto logistico alla fruizione del parco sono assicurati nelle strutture a ciò finalizzate, da personale di enti pubblici, da imprese private o associate, e da cooperative, associazioni o organizzazioni di volontariato che operano nel settore turistico-ambientale e del tempo libero, nel rispetto delle norme vigenti.
Allo scopo di predisporre psicologicamente il turista ad una corretta, organizzata e sicura fruizione del parco, oltre all’assistenza del personale preposto, saranno assicurati idonea segnaletica, cartellonistica, pannelli informativi (riportanti informazioni sul percorso, la fauna, la flora e sulle caratteristiche dei luoghi che attraversano), nonché materiale illustrativo.
Servizi di informazione
L’informazione degli escursionisti verrà altresì assicurata tramite i mass-media nonché con l’ausilio di sistemi informatici.
L’ausilio dei sistemi informatici (con pubblicazione di pagine World Wide Web in Internet etc.) consentirà la diffusione e l’accesso alle informazioni coordinate e messe in rete, rese disponibili anche da punti terminali diffusi su tutto il territorio. Si procederà alla realizzazione di un modulo per la gestione dei dati messi in rete con creazione di nuove pagine con link e comandi per la visualizzazione e consultazione degli stessi, nonché con sviluppo di funzioni in html/java per la gestione dei dati in rete locale e Internet. Il servizio di informazione sarà assicurato anche nei mezzi di trasporto autorizzati per l’escursionismo.
Servizi di assistenza e sicurezza
Considerato che il territorio del parco è un’area ad elevato rischio connesso all’attività sismica e vulcanica dell’Etna, agli incendi boschivi e agli improvvisi cambiamenti climatici, occorre contemperare l’esigenza primaria della sicurezza delle persone con quella di garantire, per quanto possibile, la libertà dei cittadini di fruire del territorio.
Pertanto, oltre ai servizi di informazione relativi alle caratteristiche ambientali del parco, vanno assicurati servizi di informazione sulla situazione vulcanologica, sismica e meteorologica e sugli incendi boschivi, al fine di consentire che tutte le escursioni si svolgano in condizioni di sicurezza. Il Parco si riserva altresì di coordinare l’attività di fruizione possibile anche durante il periodo dell’attività vulcanica con le modalità che saranno di volta in volta individuate e rese note. Detti servizi saranno prestati con presidi di coordinamento attivo, che, coordinando i servizi degli enti, associazioni ed autorità istituzionalmente preposti, assicureranno: -l’informazione – gli interventi di pronto intervento – il coordinamento delle attività di soccorso. I presidi sono localizzati nelle aree a più elevato rischio e a maggiore afflusso di turisti (zona Etna sud e zona Etna nord) ma anche in punti strategici dei vari versanti dell’Etna. L’ubicazione e la tipologia delle strutture in cui opereranno i presidi di coordinamento attivo saranno determinate con progetti che dovranno essere autorizzati nel rispetto delle norme vigenti.
I servizi individuati per le varie fasi: condizione a regime, condizione di attenzione, condizione di pre-allarme ed di allarme, con il coordinamento dell’Ente Parco, saranno assicurati sulla base di protocolli d’intesa con i vari soggetti istituzionalmente competenti, quali: Dipartimento di Protezione Civile Nazionale e/o Regionale, Provincia Regionale di Catania, Comuni, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (I.N.G.V.) Sezione di Catania, Forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, Collegio Regionale Sicilia delle Guide Alpine e Vulcanologiche, Servizio Urgenza ed Emergenza Sanitario (S.U.E.S.-118) Centrale Operativa di Catania, Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen Band (F.I.R.C.B.), Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.), Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del CAI Servizio Regionale Sicilia (C.N.S.A.S.-S.A.S.S)e della Guardia di Finanza (S.A.G.F.). Già dalla fase di attenzione si attiveranno le procedure di cui all’allegato “A”, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
In condizioni di fase acuta delle attività sismiche e vulcaniche e degli incendi boschivi, l’accessibilità e la fruizione di particolari zone del Parco saranno determinate con specifici provvedimenti da parte delle autorità istituzionalmente preposte, secondo quanto indicato nell’allegato “A”.
CAPO I
AMMISSIONE, SOGGIORNO E CIRCOLAZIONE DEL PUBBLICO NORME DI UTILIZZO E FRUIZIONE
Art.4 Attività di fruizione e disciplina degli accessi
Il presente regolamento costituisce la formulazione di divieti o di limiti alle attività consentite nel territorio del parco dell’Etna, in rapporto alla tutela dell’ambiente, dell’equilibrio dell’ambiente fisico e degli ecosistemi, della quiete, del silenzio e dell’aspetto dei luoghi e dell’uso sociale dello stesso. Con esso vengono definite le norme di utilizzo delle aree e delle strutture ad uso collettivo. Il presente regolamento integra per quanto applicabili le norme contenute nella legislazione nazionale e regionale in materia di protezione dell’ambiente e, limitatamente alle aree del parco disciplinate, prevale su eventuali contrastanti norme dei regolamenti di altre amministrazioni pubbliche locali. Le autorizzazioni per le varie attività pubbliche e private e per gli interventi nel territorio a norma del presente Regolamento, richieste all’Ente Parco, vengono rilasciate dal Presidente, sentito, ove indicato dalla L.r. Sicilia n.98/81 e successive modificazioni, il parere del C.T.S. Sono fatte salve le attività già preesistenti alla data di istituzione del Parco, come previsto dal D.I. n. 37/87 del Parco.
Criteri di comportamento
All’interno del Parco, che è un bene naturale di tutti, occorre comportarsi nel modo più rispettoso possibile: non disturbare, non danneggiare, non sporcare e non lasciare rifiuti se non negli appositi raccoglitori. Il comportamento del fruitore all’interno delle aree del Parco dovrà sempre improntarsi al rispetto verso l’ambiente e le persone che lo frequentano, per cui è fatto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete e la tranquillità dei luoghi e di coloro che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali che offre il Parco. Il verde, i percorsi, le attrezzature pubbliche sono da tutti fruibili in permanenza, per il tempo libero e lo svolgimento di attività fisico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l’osservazione della natura. Tutti sono tenuti a rispettare le aree naturali ed agricole e i manufatti su di esse insistenti. In particolare, i fruitori sono tenuti a:
Rispettare le norme di comportamento rese manifeste nelle strutture di fruizione.
Non usare l’auto e gli altri mezzi motorizzati al di fuori delle strade e trazzere in cui è consentito l’accesso e non parcheggiare fuori dalle aree consentite;
Camminare solo sui sentieri e sui percorsi segnalati ed attrezzati;
Rispettare le proprietà private ed il lavoro altrui;
Non asportare e danneggiare piante o parti di esse;
Non asportare distruggere e danneggiare rocce, singolarità geologiche e mineralogiche e minerali;
Non danneggiare, disturbare o catturare animali, compresi quelli appartenenti alla fauna minore, raccogliere o distruggere nidi e uova;
Non abbandonare anche temporaneamente rifiuti. I rifiuti prodotti dai fruitori vanno riportati nei luoghi di provenienza;
Rispettare la pace e la tranquillità della zona, evitando i rumori inutili: l’uso di apparecchi radio televisivi e simili nonchè l’impiego di strumenti produttivi di emissioni luminose devono avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell’ambiente naturale, alle persone e alla fauna;
Non sporcare l’acqua dei torrenti e delle aree umide e non danneggiare le sorgenti;
Non accendere fuochi all’aperto, per nessun motivo, al di fuori dagli spazi predisposti;
Non praticare il campeggio al di fuori delle aree appositamente realizzate e allo scopo attrezzate;
Non introdurre specie animali estranee alla fauna della zona evitando il disturbo alla fauna locale. Non lasciare allo stato libero animali domestici (cani, gatti etc.) e non introdurre gli stessi in zona “A” del parco;
Non apporre manifesti o cartelli pubblicitari, non danneggiare o manomettere la segnaletica esistente;
Non apporre alcun tipo di segnaletica. La segnaletica mobile per le manifestazioni autorizzate deve essere rimossa a cura degli organizzatori subito dopo e comunque entro le 24 ore.
Non imbrattare con vernici o manifesti adesivi i manufatti e le attrezzature del parco o appendere cartelli agli alberi;
Non effettuare il sorvolo con aeromobili non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
Limitazioni alla fruibilità
Al fine di evitare l’inquinamento acustico, la quiete dei luoghi ed il disturbo che rumori e suoni inconsueti arrecano alla fauna, in tutta l’area del Parco, con esclusione della Zona “D”, sono vietate gare automobilistiche, di motocross, di automodellismo a scoppio, motociclistiche, ciclistiche, partite di calcio, di baseball e di rugby, nonché il tiro al piattello ed il tiro a segno con qualsiasi arma da fuoco. Per lo stesso motivo, nelle Zone ad elevato valore di pregio ambientale (A, N, N1) del Parco è vietato l’uso di radio, radioline, giradischi, strumenti musicali a volume elevato, fare schiamazzi e richiami ad alta voce, che siano fonte di rumore. E’ fatta deroga a tale norma nei rifugi e nei Punti base, purché i rumori rimangano contenuti entro limiti accettabili. L’Ente Parco provvederà ad informare gli utenti di tali aree mediante affissione di cartelli. E’ comunque consentita l’utilizzazione degli apparecchi impiegati per necessità scientifiche, di monitoraggio, di sorveglianza e di soccorso, nonché di pronto intervento e nell’ambito di attività autorizzate dall’Ente. Gli sport equestri, gare di pallavolo, ping-pong, golf e di pallacanestro sono consentiti nelle Zone C (fuorché in quelle altomontane e nei Punti base per l’escursionismo) e D. Il Parco dell’Etna può disporre la chiusura temporanea di aree per la manutenzione o per motivi di sicurezza. Può, inoltre, impedire o limitare l’accesso del pubblico in aree specifiche, indicate da appositi cartelli, per specifici motivi di tutela della vegetazione, della flora e della fauna.
Art 4.1. Manifestazioni
Le attività sportive, folcloristiche, propagandistiche, culturali, promozionali e simili, che si intendano svolgere entro il territorio del Parco sono possibili solo previa autorizzazione del Presidente del Parco. Gli organizzatori, per fruire delle aree, dovranno inoltrare all’Amministrazione del Parco una richiesta almeno 10 giorni prima della manifestazione indicando:
1. generalità del responsabile e programma della manifestazione;
2. numero presunto dei partecipanti (incluso il pubblico);
3. impegno a presentare ogni altra ulteriore documentazione richiesta dall’Amministrazione del Parco;
Per specifiche manifestazioni, per le quali sia necessario dare particolari prescrizioni a garanzia della tutela dell’ambiente, l’Ente Parco potrà richiedere agli organizzatori la presentazione di idonea cauzione il cui importo sarà stabilito di volta in volta dallo stesso Ente.
Al termine delle manifestazioni lo spazio concesso in uso dovrà essere restituito nello stato di conservazione ricevuto al momento della consegna.
Le autorizzazioni concesse dovranno essere tenute a disposizione sul luogo di effettuazione della manifestazione per eventuali controlli da parte dei funzionari allo scopo demandati.
Art 4.2 Il campeggio e il bivacco
Nel territorio del Parco è vietato praticare il campeggio al di fuori delle aree appositamente realizzate ed attrezzate. È consentito il bivacco esclusivamente nelle ore notturne, con uso di tenda, in località non servite da rifugi o altre strutture allo scopo destinate. L’Ente Parco potrà disporre limitazioni al bivacco qualora tale attività determini disturbo ambientale. Nel rispetto delle normative vigenti, può essere consentito, previa autorizzazione rilasciata dall’Ente Parco, il campeggio temporaneo a gruppi organizzati in aree in prossimità di strutture, provviste di attrezzature tecnologiche per lo smaltimento degli scarichi.
Art 5 Attività escursionistica
L’attività escursionistica è disciplinata secondo le tipologie di seguito specificate.
Art.5.1. Escursionismo a piedi
L’escursionismo a piedi può essere esercitato liberamente, alle condizioni di seguito indicate, tenendo altresì conto dell’esigenza primaria della sicurezza delle persone. Le escursioni di comitive organizzate in visita a siti riconosciuti in condizioni di particolare fragilità ambientale, che saranno individuati dall’Ente Parco nel rispetto delle norme del Decreto Istitutivo, dovranno essere autorizzate dall’Ente stesso. Per consentire una attenta valutazione da parte dell’Ente Parco nella richiesta di autorizzazione deve essere specificato quanto segue:: a – finalità dell’escursione (attività ricreativa, attività didattica, ecc.); b – Ente o Associazione che organizza l’escursione; c – numero di partecipanti; d – giornata ed orari per l’attuazione dell’escursione; e – nominativo del responsabile garante della conservazione e tutela delle emergenze ambientali e paesistiche presenti lungo il percorso.
In condizioni di fase acuta delle attività sismiche e vulcaniche e degli incendi boschivi, l’accessibilità e la fruizione di particolari zone del Parco saranno determinate con specifici provvedimenti da parte delle autorità istituzionalmente preposte, secondo quanto indicato nell’allegato “A”.
Art.5.2. Escursionismo a piedi con accesso nelle aree alle Quote Sommitali
Per quote sommitali s’intende la parte dell’edificio vulcanico in cui si trovano bocche eruttive prossime alla sommità, in attività persistente, in atto situate all’interno della zona individuata dalla fascia a minore pendenza che circonda il cono terminale che presenta la maggiore probabilità di ricaduta di materiali emessi dall’attività vulcanica. L’attività escursionistica nelle aree alle quote sommitali è consentita; tuttavia, trattandosi di un vulcano attivo, la fruizione è consigliata fino alle quote ove risulta assicurata la individuazione dei sentieri opportunamente tracciati e attrezzati di segnaletica e/o pannelli informativi. Ciò consente di garantire che le escursioni si svolgano in condizioni di sicurezza. Nelle aree dove, per la conservazione dell’integrità naturale, non è possibile realizzare sentieri ed attrezzature idonei e dove, di massima, l’esposizione al rischio sismico e vulcanico è costantemente elevata, l’escursione libera è sconsigliata, e ciò sarà opportunamente evidenziato con apposita segnaletica. L’attività esplosiva e sismica del vulcano può, infatti, subire improvvise e inaspettate variazioni, esponendo settori più o meno ampi dei suoi versanti ad elevati rischi anche per la incolumità dei visitatori. L’Ente Parco non può pertanto che dissuadere l’escursionista dalla salita autonoma nelle suddette aree, in particolare se lo stesso non ha le conoscenze necessarie alla mitigazione delle possibili situazioni a rischio. Qualora l’escursionista decida di effettuare autonomamente la salita, in base alle norme riportate in questo regolamento se ne assumerà la piena responsabilità civile e penale nei confronti di sè stesso e di terzi accompagnati qualora siano minori o palesemente meno esperti del territorio e non in grado di valutare autonomamente il pericolo. Saranno inoltre poste a suo carico le spese per le eventuali attività di ricerca e soccorso. Nei periodi in cui non sia assolutamente interdetto l’accesso da provvedimenti emessi dall’Autorità Istituzionale preposta, nelle suddette aree si consiglia, pertanto, in particolare per coloro che non sono conoscitori dei luoghi, che l’escursione avvenga con l’accompagnamento di guide professionalmente abilitate all’attività. Le guide abilitate all’accompagnamento dovranno assicurare, a favore degli escursionisti che accompagnano, una dettagliata informazione sulle difficoltà e sui rischi cui potranno andare incontro durante la visita alle aree sommitali e dovranno altresì verificare che gli escursionisti siano fisicamente preparati e adeguatamente attrezzati, soprattutto per quanto riguarda l’equipaggiamento indispensabile.
L’ascensione dovrà comunque essere compiuta unicamente lungo le tracce già percorse e visibili sul terreno, utilizzate dalle guide autorizzate. Queste ultime eserciteranno la propria attività professionale nella piena consapevolezza delle proprie responsabilità, delle difficoltà del percorso, dei pericoli derivanti dall’attività vulcanica, sismica e meteorologica, nonché delle vigenti limitazioni di accesso. Durante il corso dell’escursione le guide autorizzate dovranno essere dotate di apparati rice-trasmittenti che garantiscano il collegamento con i presidi istituzionalmente preposti alle attività di soccorso, di protezione e difesa civile. Coloro che non intendono avvalersi dell’ausilio delle guide, prima di effettuare l’escursione dovranno prendere atto delle informazioni fornite sulle condizioni di rischio in atto e previste e comunicare, al presidio, le proprie generalità, il programma del percorso e la presumibile durata dell’escursione, ciò al fine di consentire l’eventuale assistenza. Comunque l’attività escursionistica nelle aree crateriche sommitali del vulcano dovrà essere prontamente interrotta dopo il calar del sole e si dovrà immediatamente far ritorno alle piazzuole di sosta degli autoveicoli o alle piazzuole di servizio delle società autorizzate all’esercizio di trasporto pubblico. È fatto divieto assoluto di permanere e bivaccare nelle quote sommitali del vulcano durante le ore notturne. Escursioni notturne potranno essere effettuate soltanto con l’accompagnamento di guide professionali e per un numero massimo di dieci escursionisti. Per motivi di sicurezza tali escursioni dovranno essere preventivamente comunicate all’Ente Parco. In particolare, le Società autorizzate dall’Ente Parco allo svolgimento del servizio turistico di accompagnamento alle parti sommitali del vulcano, sono tenute obbligatoriamente, al fine di una regolazione degli afflussi in termini di sicurezza, a fornire compiute informazioni sulle difficoltà e sui rischi connessi all’escursione su un vulcano attivo, a provvedere, con le guide professionalmente abilitate all’attività, all’accompagnamento di quanti intendano proseguire fino alle quote sommitali, nonché a dotare gli automezzi utilizzati di cassette di primo soccorso. Sono fatte salve le condizioni previste dalle norme degli enti istituzionalmente preposti, specifiche per il servizio di autonoleggio con conducente per le attività di escursione.
5.3 Escursionismo equestre
Le escursioni a cavallo sono ammesse, con gruppi non eccedenti le dieci unità esclusivamente nei percorsi equestri (ippovie) definiti dall’Ente Parco su piste e strade esistenti, opportunamente segnalati e attrezzati. I gruppi più numerosi devono essere frazionati, così da non eccedere tale numero, e con cadenza temporale che verrà indicata nella segnaletica relativa. Nelle zone “C e D”, rimanendo libero l’accesso nelle strade di normale viabilità (strade statali, provinciali, comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio ), saranno segnalate con apposite indicazioni le piste e le trazzere che consentono di accedere alle ippovie nelle aree a monte. L’attività escursionistica è consentita nel rispetto delle seguenti norme:
– deve avvenire su piste prevalemente non pedonali, già esistenti e segnalate;
– il cavallo deve essere condotto esclusivamente al passo; è vietato condurre gli animali in altro modo, compiere salti, esibizioni, prove o comunque mettere in atto qualsiasi atteggiamento che possa costituire pericolo per la pubblica incolumità o danno al patrimonio pubblico;
– le soste prolungate ed il pernottamento dei cavalli all’interno del territorio del Parco sono consentiti esclusivamente nei rifugi a ciò attrezzati, dislocati lungo le ippovie.
– Gli agenti di vigilanza possono in ogni momento, per motivi di sicurezza o di tutela del patrimonio pubblico, disporre l’allontanamento immediato dei cavalieri dal parco o da zone di esso.
Il parco definirà i livelli accettabili di fruizione dei percorsi e potrà interdire l’accesso nei tratti di ippovia, la cui frequenza d’uso ha determinato consistente impatto ambientale. Nelle zone “C e “D” del parco potranno essere autorizzate attività che assicurino un servizio per l’escursionismo equestre, con strutture idonee al ricovero temporaneo di un numero di cavalli non superiore a dieci.
5.4 Escursioni in mountain bike
Le escursioni in mountain bike sono ammesse, negli orari in cui vi sia una luce naturale tale da consentire lo svolgimento dell’attività in sicurezza, su piste forestali a fondo naturale, e sono limitate a gruppi di non più di dieci partecipanti; i gruppi più numerosi devono essere frazionati così da non eccedere tale numero, e con cadenza temporale che verrà indicata nella segnaletica relativa. L’attività escursionistica è consentita nel rispetto delle seguenti norme:
– Le biciclette devono transitare esclusivamente sulle piste ciclabili e sulle piste che non siano riservate esclusivamente ai pedoni e rispettando le norme generali della circolazione e del codice deontologico sull’uso delle mountain bike;
– I ciclisti devono procedere ad andatura moderata, lasciare la precedenza ai pedoni, regolare la velocità in modo da non recare pericolo a persone o animali;
– La conduzione delle biciclette deve essere comunque improntata alla massima prudenza, anche in relazione alle condizioni di affollamento del parco. Il parco definirà i livelli accettabili di fruizione dei percorsi e potrà interdire l’accesso nei tratti di tracciati ciclabili la cui frequenza d’uso ha determinato consistente impatto ambientale.
5.5 Escursioni in grotta
Le escursioni in grotta possono essere effettuate soltanto con l’uso di dispositivi di protezione (casco, scarponi, guanti, lampada da illuminazione ecc.) idonei a garantire la sicurezza dell’escursionista. Le grotte che non presentano rischi particolari, saranno dotate di apposita segnaletica a cura dell’ente Parco e potranno essere fruite liberamente con le prescrizioni di cui sopra. Le grotte che presentano rischi per le persone potranno essere fruite con accompagnatori qualificati appartenenti ad associazioni speleologiche (responsabili dell’escursione) e dovrà essere comunicata preventivamente la finalità dell’escursione all’ente Parco. L’attività non è consentita in quelle grotte in cui sono presenti comunità animali o condizioni biologiche o microclimatiche che possano subire danno dall’attività di fruizione.
Art. 6. Attività nel periodo di innevamento
Art.6.1. Sci alpino
Va praticato nelle piste e nei tracciati all’uopo già realizzati e senza alcuna modifica della morfologia dei luoghi né della sede e delle dimensioni dei relativi percorsi. Occorre disciplinare l’affluenza dei fruitori, assicurando la contemporanea massima efficienza di tutte le attrezzature di risalita esistenti. La manutenzione periodica delle piste, onde contenere i danni da ruscellamento, va effettuata a seguito di autorizzazione da richiedere all’Ente Parco.
Art.6.2. Sci alpinismo
Lo sci alpinismo è libero. Per le quote sommitali valgono le prescrizioni relative all’obbligo di informazione sul rischio e all’assunzione di responsabilità. L’attività non è consentita nei siti riconosciuti di valore ambientale e naturale che saranno individuati dall’ente parco e opportunamente segnalati.
Art.6.3. Sci di fondo
Va praticato nelle piste e nei tracciati all’uopo già realizzati e senza alcuna modifica della morfologia dei luoghi né della sede e delle dimensioni dei relativi percorsi. La manutenzione periodica delle piste, onde contenere i danni da ruscellamento, va effettuata a seguito di autorizzazione da richiedere all’ente parco.
Art.6.4 Sci di fondo escursionismo
Può essere praticato anche fuori dalle piste e dai tracciati all’uopo già realizzati e senza alcuna modifica della morfologia dei luoghi né della sede e delle dimensioni dei relativi percorsi. L’attività non è consentita nei siti riconosciuti di valore ambientale e naturale che saranno individuati dall’Ente Parco e opportunamente segnalati.
Art.6.5 Attività di escursionismo con racchette da neve
Tale attività è libera. L’attività non è consentita nei siti riconosciuti di valore ambientale e naturale che saranno individuati dall’Ente Parco e opportunamente segnalati.
Art.7. Accesso del pubblico
Art.7.1. Transito di veicoli a motore
Nelle zone “A” e “B” del Parco è vietato il transito e l’accesso di ogni mezzo motorizzato, compresi motocicli e ciclomotori anche se condotti a mano e con il motore spento. Sono esclusi dal divieto: a) i mezzi motorizzati che transitano sulle strade statali, provinciali, comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio; b) i mezzi motorizzati dell’Ente Parco dell’Etna per lo svolgimento dei propri compiti d’istituto; c) i mezzi motorizzati dei Distaccamenti Forestali, dei servizi di polizia, di soccorso, antincendio e di protezione e difesa civile; d) I mezzi di proprietà dei Comuni del Parco e/o di personale autorizzato dagli stessi Comuni, per lo svolgimento di attività di servizio nel territorio del Parco; e) i mezzi motorizzati e i mezzi agricoli dei proprietari, degli affittuari o comunque di aventi diritto, limitatamente all’uso e ai percorsi di proprio diritto; f) i mezzi motorizzati specificatamente autorizzati dall’Ente Parco dell’Etna e muniti dell’apposito distintivo; g) i mezzi motorizzati delle ditte autorizzate a svolgere servizi escursionistici, limitatamente all’uso e ai percorsi di proprio diritto; Per regolare l’accessibilità alle zone “C-Altomontane” e alle aree attrezzate interessate ad una intensa fruizione, il parco provvederà a: – verificare e valutare la soglia di sostenibilità dell’affllusso in termini di presenze e di mezzi di trasporto; – promuovere l’uso di sistemi di trasporto alternativi (mezzi speciali, bus navetta, etc.) che determinano minore impatto ambientale, uso di energie alternative, razionalizzazione degli afflussi in termini di sicurezza e condizioni per un sistema integrato di modello di sviluppo sostenibile;
-valutare l’accesso del pubblico nelle aree a circolazione controllata, per la quale dev’essere avanzata richiesta motivata di autorizzazione all’Ente Parco. -valutare l’accesso del pubblico nelle aree non soggette a controllo, con la previsione di un servizio di vigilanza nelle aree di maggiore frequentazione, al fine di assicurare la conservazione della quiete dei luoghi e prevenire danni all’ambiente ed alle biocenosi.
CAPO II – SANZIONI
Art.8. – Criteri generali di applicazione
Il rispetto delle norme del presente regolamento è affidato al senso civico degli utenti. L’osservanza delle Norme e disposizioni del presente Regolamento è demandata agli Organi dell’Ente Parco, che sono responsabili del rispetto di quanto disposto. In caso di inosservanza di contenuti del presente Regolamento o di attività abusive, il Presidente è tenuto a sospendere le attività non rispondenti o abusive e ad obbligare al rispetto delle prescrizioni del Regolamento con tutti gli strumenti di Legge disponibili. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme di legge in materia e le disposizioni regionali vigenti.
Art.8.1 Sanzioni
Ogni infrazione, che potrà essere accertata dal personale del Parco abilitato, dal personale dei Distaccamenti Forestali e da altre autorità competenti, potrà essere sanzionata con il pagamento di una somma proporzionata secondo la gravità dell’infrazione e secondo le previsioni del nuovo Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative relative ad illeciti commessi nel territorio del Parco, approvato con deliberazione del C.E. n.202 del 24.11.99, e, per tutto quanto non previsto nel suddetto regolamento, dalle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n.689. Di seguito si elencano le fattispecie delle violazioni, previste nel suddetto regolamento, che vengono punite sulla base delle sanzioni di cui alla tab.1 allegata all’art.23 della legge regionale 06.05.81, n.98 come modificato dall’art.28 della L.r.Sicilia del 27.4.1999, n.10, primo comma:
Collocare strutture prefabbricate, anche mobili, in legno o altro materiale e roulottes in assenza della preventiva autorizzazione o del preventivo nulla osta.
Realizzare recinzioni in muratura, in rete e/o filo spinato.
Realizzare abusivamente opere che non abbisognano di concessione edilizia, ma esigono l’autorizzazione o il nulla osta dell’ente gestore.
Realizzare abusivamente sul territorio opere che richiedono la concessione edilizia.
Eccedere i limiti posti nelle autorizzazioni, nei nulla osta o in altri atti di assenso rilasciati per le opere da eseguire.
Danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali e sorgenti ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose.
Praticare la caccia, la pesca e l’uccellaggione.
Apportare modifiche alle formazioni vegetali naturali, esclusi i boschi.
Tagliare alberi forestali senza autorizzazione.
Eseguire movimenti di terreno non finalizzati alle attività consentite nel regolamento e scavi ed opere sotterranee in assenza della preventiva autorizzazione o del preventivo nulla osta.
Esercitare attività sportive a livello di competizioni che compromettano l’integrità ambientale e dei luoghi, quali automobilismo, motociclismo, motocross, trial, quad, motoslitte, mountain bike,etc…
Introdurre armi da caccia, esplosivi ed altri mezzi di cattura.
Portare armi da difesa cariche e non racchiuse nelle apposite custodie se non nei casi previsti.
Abbandonare rifiuti.
Introdurre specie estranee alla fauna autoctona.
Prelevare individui di specie della fauna.
Introdurre specie estranee alla flora autoctona.
Prelevare esemplari di specie della flora.
Svolgere attività di disturbo della quiete e del silenzio dei luoghi.
Praticare il campeggio fuori dalle aree attrezzate.
Introdurre veicoli a motore nelle zone in cui è vietato.
Introdurre veicoli che emettono quantità di fumi tale da produrre molestie alle persone, alla salubrità dell’aria ed all’ambiente naturale in genere.
Produrre danni alle bellezze ambientali.
Apporre senza autorizzazione cartelli pubblicitari e manifesti.
Danneggiare piante e animali, asportare materiali.
Raccogliere funghi epigei oltre i limiti e le specifiche prescrizioni.
Introdurre animali domestici.
Addestrare cani da caccia.
Accendere fuochi all’aperto al di fuori dagli spazi predisposti.
In applicazione dell’art. 23. Comma 3, l.r. 6 maggio 1981. n. 98, come modificato dall’art. 28, l.r. 27 aprile 1999, n. 10, l’Ente Parco dell’Etna provvede alla repressione dei comportamenti e delle attività, da chiunque posti in essere, che risultino pregiudizievoli alla tutela degli interessi tutelati dall’Ente.
– I verbali di accertamento delle infrazioni verranno trasmessi dagli agenti accertatori all’Amministrazione del Parco.
– Il pagamento della sanzione non esclude l’azione civile per il risarcimento di eventuali danni nè quella penale nei casi in cui l’infrazione costituisca reato.
– Si applicano in ogni caso le sanzioni penali previste dalla legge 6 dicembre 1991 n.394.
– I trasgressori sono tenuti al risarcimento del danno ambientale, quale verrà determinato a norma dell’art.28, comma 9, della legge regionale 27/04/1999, n. 10.
– I trasgressori sono in ogni caso tenuti, a loro spese, alla riduzione in pristino dei luoghi nonchè alla restituzione di quanto eventualmente asportato dal Parco.
Art.8.2 – Disposizioni finali
Il Presidente dell’Ente Parco è autorizzato ad apportare al regolamento vigente gli aggiornamenti derivanti da modifiche legislative nelle materie di che trattasi. Fatte salve le deroghe espressamente previste nel presente Regolamento, l’Ente Parco può introdurre ulteriori deroghe o limitazioni per esigenze legate alla sorveglianza, alla tutela dell’ambiente naturale, alla protezione civile, alla sicurezza o al soccorso. Tutte le autorizzazioni in deroga previste dal presente regolamento sono specifiche, nominative e a termine. Le autorizzazioni in deroga debbono essere esibite, su richiesta, al personale di sorveglianza.