D.P.R. del 17 marzo 1987
Istituzione del parco dell’Etna
(Pubblicato sul S.O. alla G.U.R.S. n. 14 del 4 aprile 1987)
Art. 1 -E’ istituito, ai sensi dell’art. 27 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, il Parco naturale regionale denominato “Parco dell’Etna”, sulla base della proposta istitutiva, citata in premessa, che modificata ed integrata secondo il parere espresso dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, di cui in premessa, viene allegata, segnata di lettera A, al presente decreto costituendone parte integrante.
Art. 2 -I confini territoriali del parco dell’Etna sono quelli individuati nell’allegata cartografia in scala 1:25.000 che, segnata di lettera B, viene allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante.
Art. 3 -Il territorio del Parco, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è articolato in zone, così come individuate nell’alIegato B, nelle quali si applicano le disposizioni contenute nella parte terza dell’allegato A.
Art. 4 -Le osservazioni di comuni, enti, associazioni e privati, elencate in premessa, presentate in relazione alla proposta di istituzione del Parco dell’Etna, sono decise in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale nella seduta del 25 novembre 1986, di cui in premessa.
PARTE TERZA
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ ESERCITABILI IN CIASCUNA ZONA DEL TERRITORIO DELIMITATO IN FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE
Allegato A
c) Indicazione e disciplina di massima delle attività esercitabili in ciascuna zona del Parco, in funzione degli obiettivi da perseguire.
1) Gli obiettivi, evidenziati nella parte relativa alla zonizzazione del Parco (v. lettera b della presente relazione), possono essere perseguiti di seguito ad una individuazione di discipline e di divieti, da osservarsi, in rapporto alle finalità precipue di ciascuna zona.
La necessità, tra l’altro, di una regolamentazione, cui far soggiacere le attività esercitabili in ciascuna zona, discende, dal disposto dell’art. 30, della legge regionale 98/81 che fa coincidere la cessazione delle norme di salvaguardia, in esso contenute, con il momento della costituzione del Parco, e cioè , come si evince dalla lettura dell’art. 30 e dell’art. 27, dall’emanazione del decreto di istituzione del Parco.
Una regolamentazione, quindi, che sostituisca le disposizioni contenute nel I’art. 30 citato, non potendosi ipotizzare che ad un regime, tra l’altro molto rigido, di salvaguardia, succeda, in termini cronologici, un regime di liberalizzazione del territorio del Parco, e proprio nel momento in cui esso viene individuato e zonizzato con la proposta.
L’inciso, quindi, “di massima” attribuito alla regolamentazione nella prescrizione legislativa contenuta nella lettera c) dell’art. 26, non è da intendersi come nella accezione comune, ma piuttosto come alternativo a “Puntuale”, in considerazione che ad un tale genere di regolamentazione, per alcune attività, si può pervenire soltanto di seguito a sperimentazioni, verifiche, studi di organi tecnici qualificati.
Ed infatti la regolamentazione che si propone, per alcuni aspetti, rinvia la disciplina definitiva alle determinazioni del Comitato tecnico scientifico o di altri organi del Parco, pur consentendo, nel momento transitorio, I’esercizio di attività e l’esecuzione di opere. Ciò anche per dare una concreta offerta di “risorse”, senza differimenti a tempi indeterminati per via della “ordinatorietà ” dei termini previsti nella legge, agli “abitatori o fruitori” del Parco, da tempo “costretti” dalla rigidità delle norme dell’art. 30.
Il criterio, esposto nella premessa, dell’opportunità di una regolamentazione chiara e precisa, contestuale alla istituzione del Parco, oltre quindi che derivare dall’obbligo scaturente dall’art. 30 più volte citato, risponde, infatti, anche ad un criterio di strategia politico-culturale diretta all’acquisizione del consenso.
2. Zona A
2.1. Nella zona A è consentito:
a) esercitare la pastorizia.
Essa è consentita per quelle specie e per quel carico che consentano il mantenimento di alcuni paesaggi ormai tradizionali per l’Etna e dei loro ecosistemi.
Il Comitato tecnico scientifico dovrà dare prescrizioni in funzione delle esigenze del momento e delle acquisizioni scientifiche;
b) esercitare le attività forestali.
Esse avranno come obiettivo esclusivo il restauro, con modalità che garanti scono una evoluzione equilibrata delle biocenosi, degli aspetti originari dei boschi, laddove sia avvenuta compromissione per intervento antropico.
In conseguenza non sono consentiti i tagli di utilizzazione e va limitato all’indispensabile il sistema di piste forestali di servizio, disattivando quelle che alterano più pesantemente la naturalità dei luoghi;
c) esercitare le attività antincendio.
Esse devono consistere, in particolare modo, in azioni di prevenzione e sorveglianza.
Interventi preventivi strutturali potranno essere effettuati, nelle zone particolarmente esposte agli incendi (margini di strada, immediate prossimità di rifugi, etc.) in modo da arrecare il minimo disturbo al suolo ed alle cenosi animali, e dovranno essere autorizzati dall’Ente Parco, previo parere del Comitato tecnico scientifico;
d) praticare l’escursionismo, lo sci-alpinismo e lo sci-escursionismo.
Le escursioni a piedi sono libere.
Eventuali limiti o prescrizioni possono essere posti in “zone particolari” o per “eccessive frequenze”.
A tal fine, sarà curata la riattivazione dei principali sentieri tradizionali, mantenendone inalterate tipologie e dimensioni.
Nuovi sentieri possono essere realizzati solo nei casi in cui il transito disordinato provochi effetti nocivi alle integrità ambientali.
I sentieri nuovi devono essere realizzati mediante semplici indicazioni dove il suolo lo consente e con un tracciato minimo ove l’incoerenza del substrato o la sua asperità lo richiedano.
I rifugi esistenti (v. punto 6, parte terza) sono utilizzati come ricoveri di emergenza o come sedi di bivacco.
Le escursioni a cavallo possono essere effettuate in percorsi definiti e con eventuale limitazione della frequenza in funzione dell’impatto ambientale.
Lo sci-alpinismo e lo sci-escursionismo possono essere effettuati nella misura in cui non comportano alcuna alterazione ambientale e non richiedano realizzazione di nuove strutture;
e) raccogliere funghi.
Tale attività può essere effettuata salvo limiti di zone e prescrizioni di modalità che saranno indicate, per ogni anno, dal Comitato tecnico scientifico;
f) esercitare attività di ricerca scientifica.
Lo svolgimento delle attività di ricerca sarà autorizzato, di volta in volta, dall’Ente Parco, su parere del Comitato tecnico scientifico, in rapporto con le finalità di conservazione proprie della zona A.
Gli Enti pubblici che già svolgono attività di sorveglianza geochimica, geodetica e geofisica del vulcano potranno continuare l’esercizio di tale attività senza limiti relativi a tempi, a luoghi e modalità di rilevamento;
g) accedere alla parte sommitale con mezzi autorizzati.
In considerazione degli interessi coinvolti, l’attività attuale potrà proseguire esclusivamente sui tracciati esistenti e, ove possibile, su tracciati che presentino un minore impatto ambientale e/o un minor rischio rispetto ai fenomeni eruttivi del vulcano;
h) effettuare ripopolamenti faunistici ed introdurre specie scomparse. L’Ente Parco elaborerà un piano per la gestione faunistica, sulla base di det tagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
La eventuale reintroduzione di specie, un tempo esistenti nel territorio ed adesso scomparse, sarà preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi saranno necessari per decidere in merito alla opportunità di effettuare ripopolamenti. Essi dovranno in ogni caso essere effettuati a partire da Popolazioni autoctone per garantire il mantenimento del pool genico originario frutto di variazioni ed adattamenti verificatisi nel tempo.
Nell’intervenire sugli squilibri nelle catene trofiche si cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda-predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle specie non nocive.
Nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o da costituire un pericolo per l’uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorale, l’Ente potrà predisporre piani di cattura o abbattimento;
i) effettuare interventi finalizzati alla prevenzione ed alla mitigazione dei rischi vulcanici.
Gli interventi devono essere programmati in periodi di calma da parossismi vulcanici e realizzati in modo da minimizzare l’impatto ambientale, previa autorizzazione dell’Ente Parco.
Gli interventi, in casi di emergenza, dovranno riflettere una effettiva necessità di difesa della integrità di centri abitati e potranno essere effettuati dal Ministero per il coordinamento della protezione civile, d’intesa con l’Ente Parco.
2.2. Nella zona è vietato: a) realizzare nuove costruzioni od operare qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi compresa l’apertura di nuove strade o piste e la realizzazione di elettrodotti; b) modificare il regime delle acque, salvo che per le opere necessarie al ripristino degli alvei dei torrenti ricoperti dalla lava, al fine di salvaguardare i centri abitati da rischi alluvionali e vulcanici; c) prelevare terra, sabbia o altri materiali; d) raccogliere o manomettere rocce o minerali; e) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura; esercitare la caccia o l’uccellagione; g) danneggiare, disturbare o catturare animali, compresi quelli appartenenti alla fauna minore, raccogliere o distruggere nidi e uova; h) asportare o danneggiare piante o parti di esse; i) abbandonare rifiuti o predisporre posti di raccolta degli stessi; l) introdurre veicoli motorizzati, ad eccezione di quelli utilizzati per motivi di servizio o di sorveglianza vulcanica; m) praticare il campeggio; n) accendere fuochi all’aperto; o) impiegare mezzi che alterino i cicli bio-geochimici; p) introdurre specie animali o vegetali estranee alla fauna e alla flora tipi che della zona.
3. Zona B
3.1. Nella zona B è consentito:
a) esercitare, proseguire, riattivare le attività agricole nelle aree già utilizzate a fini agricoli.
In tali aree è ammesso:
lo svolgimento delle attività agricole ed il mutamento di coltura, salvo il rispetto di vincolo paesaggistico di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto Limitazioni o divieti conseguenti al rispetto delle leggi a tutela del paesaggio, saranno associati a contributi per i maggiori costi che gli agricoltori sono costretti ad affrontare;
lo svolgimento di attività zootecniche, purché non condotte su scala industriale;
la difesa delle piante ed i loro prodotti con metodi correntemente utilizzati nelle conduzioni agricole;
la manutenzione, il restauro, la ristrutturazione (interventi ex lettere a, b c e d, art. 20 legge regionale 78/71) di edifici rurali, mantenendone le caratteristiche tipologiche della zona (v. paragrafo 7);
la realizzazione di strutture edilizie (magazzini, deposito attrezzi, cisterne, ecc.), necessarie per la conduzione del fondo, utilizzando tipologie del patrimonio edilizio rurale etneo (v. punto 7 della regolamentazione);
la realizzazione di nuovi elettrodotti rurali ed eventuali condotte idriche, se ed in quanto necessarie alla conduzione delle aziende agricole, purché cavi e condotte siano interrati;
l’accesso motorizzato ai fondi per le attività produttive, con la possibilità di realizzare stradelle di accesso, nel caso che il fondo ne sia totalmente sprovvisto
l’accensione di fuochi controllati per operazioni connesse alle attività agricole;
la destinazione di immobili esistenti, che abbiano idonea consistenza, ad attività agro-turistiche, nell’ambito delle disposizioni legislative vigenti in materia Al Piano del Parco è demandato:
1) la razionalizzazione, previa puntuale ricognizione, della rete di stradelle di accesso ai fondi e la determinazione delle tipologie delle nuove da realizzare.
E’ auspicabile l’assunzione, da parte dell’Ente Parco, della proprietà e della relativa manutenzione dell’intera rete interpoderale;
2) la fissazione delle tipologie relative a nuove costruzioni necessarie per lo svolgimento delle attività agricole;
3 ) la stesura di un programma di sviluppo colturale di massima, entro cui sarà consentita la libera iniziativa privata e le modalità degli interventi di sostegno per la realizzazione del programma cennato;
b) esercitare attività silvo-colturali e forestali.
E’ consentita la gestione tradizionale dei castagneti e di altri cedui, garantendo il mantenimento della produttività dei boschi, della loro funzione paesaggistica e del loro ruolo ecologico generale.
La conversione dei cedui in boschi d’alto fusto deve essere realizzata garantendo una estensione graduale delle biocenosi, in conformità delle norme tecniche che il Comitato tecnico scientifico prescriverà al riguardo.
L’accensione dei fuochi necessari per le pratiche forestali deve essere effettuata in modo da arrecare il minimo disturbo al suolo ed alle cenosi animali
L’accesso motorizzato ai boschi è ammesso, a fini produttivi, anche su stradelle e piste.
Le opere di riforestazione sono ammesse secondo le direttive del Comitato tecnico scientifico nelle aree devastate da incendi, in quelle in cui vi è compromissione dell’equilibrio idrogeologico e, se opportuno, nelle aree prive di colture per abbandono, con l’obiettivo di favorire la ricostituzione dei boschi naturali.
Interventi di forestazione non sono consentite nelle aree tradizionalmente Utilizzate a pascolo, tranne che per motivi eccezionali di difesa del suolo o per motivi strettamente inerenti alle finalità del Parco.
Non sono consentiti interventi di forestazione sui coneti vulcanici, sui quali non è ammesso realizzare piste né eseguire sistemazioni con graticciati e terrazzamenti.
Limitazioni o divieti di taglio temporanei o permanenti disposti dall’Ente Parco, saranno associati ad indennizzi corrispondenti ai mancati redditi;
c) esercitare attività antincendio.
Il personale dell’Ente Parco ed il Corpo forestale della Regione siciliana sono autorizzati ad effettuare, anche in terreni privati, gli interventi di prevenzione antincendio, di cui alla legge regionale 52/84, art. 11, comma 2°.
Gli interventi dovranno essere autorizzati dall’Ente Parco, previo parere del Comitato tecnico scientifico, il quale darà indicazioni perché gli stessi non com promettano, in ciascuna delle loro componenti, la naturale integrità dei boschi e non comportino gravi alterazioni del paesaggio;
d) raccogliere funghi ed altri prodotti vegetali a scopo alimentare.
Tale attività è consentita, salvo divieti e limiti concernenti quantità, luoghi, specie e modalità che saranno indicati dal Comitato tecnico scientifico;
e) esercitare l’escursionismo, lo sci-alpinismo, lo sci-escursionismo.
Per favorire tali attività, per cui valgono le disposizioni regolamentari previste per identiche attività in zona A, è ammesso:
il restauro e, se necessaria, la ristrutturazione dei rifugi attualmente esistenti e la utilizzazione di alcuni di essi come punti di sosta per itinerari a cavallo. Nel periodo invernale, la organizzazione di un servizio motorizzato di trasporto degli sciatori dal limite delle nevi (in ogni caso, al di sotto della zona A) ad un punto base per l’escursionismo, od accessorio;
f) esercitare attività di ricerca scientifica.
Per tali attività valgono le disposizioni regolamentari della zona A.
Per favorire la promozione delle suddette attività è consentita la ristrutturazione di manufatti esistenti, purché non in contrasto con le finalità proprie della zona B;
g) esercitare attività sportive.
Sono escluse quelle attività che possono compromettere la integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi (automobilismo, motocross, trial, moto-alpinismo, ecc.);
h) effettuare ripopolamenti faunistici e reintrodurre specie scomparse. Per tali attività valgono le analoghe disposizioni prescritte per la zona A;
i) esercitare il traffico motorizzato.
Tale attività è consentita sulla rete stradale esistente, ivi comprese strade, stradelle e piste interpoderali, con esclusione delle piste forestali, delle mulattiere e dei sentieri montani
l) esercitare la pastorizia.
Per tali attività valgono le disposizioni regolamentari della zona A;
m) effettuare interventi finalizzati alla prevenzione ed alla mitigazione di rischi vulcanici.
Per tale attività valgono le disposizioni regolamentari della zona A.
3.2. Nella zona B è vietato: a) realizzare nuove costruzioni ed operare qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi compresa la realizzazione di nuove strade rotabili, piste, piste da sci, impianti di risalita ed elettrodotti; b) modificare il regime delle acque; c) prelevare terra, sabbia o altri materiali; d) raccogliere o manomettere rocce o minerali; e) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo distruttivo di cattura e portare armi di qualsiasi tipo fuori dalle abitazioni se non per difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell’autorità di P.S.; al di fuori delle ipotesi di cui sopra, in caso di necessario attraversamento de territorio del Parco, le armi di qualsiasi tipo devono essere portate scariche chiuse in apposite custodie; f) esercitare la caccia o l’uccellagione; g) danneggiare, disturbare o catturare animali, compresi quelli appartenenti alla fauna minore, raccogliere o distruggere nidi o uova; h) asportare o danneggiare piante o parti di esse; i) abbandonare rifiuti e predisporre posti di raccolta, al di fuori delle are attrezzate o di sosta; l) introdurre veicoli a motore, sulle piste forestali, sui sentieri montani sulle mulattiere; m) praticare il campeggio; n) accendere fuochi all’aperto; o) introdurre specie animali o vegetali estranee alla fauna ed alla flora della zona; p) esercitare qualsiasi attività industriale, ivi compresa quella estrattiva q) realizzare discariche o qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti.
3.3 Deroghe.
É’ consentita deroga ai divieti previsti nel paragrafo 3.2., e precisamente al divieto di cui al punto a) per le opere funzionali alle attività agricole ammesse nelle aree agricole e per le opere funzionali alla ristrutturazione o, ove necessario, all’ammodernamento delle strade rotabili di accesso alle zone C alto montane e di quelle di collegamento ai punti base per l’escursionismo, con la possibilità di creazione di spazi di sosta per pic-nic ai margini delle strade suddette;
al divieto di cui al punto b) per le opere necessarie al ripristino degli alvei dei torrenti ricoperti dalla lava, a fine di salvaguardia dei centri abitati da rischi alluvionali e vulcanici;
al divieto di cui al punto d) per le attività di ricerca scientifica;
al divieto di cui alla lettera g) per le attività di ricerca scientifica;
al divieto di cui al punto h) per le attività agricole, silvo-colturali e forestali ed altresì per le attività di ricerca scientifica e di erboristeria, per queste due, ultime, ai soggetti autorizzati dall’Ente Parco;
al divieto di cui al punto l) relativamente alle piste forestali soltanto per veicoli autorizzati dall’Ente Parco;
al divieto di cui alle lettere c), d) e p) solo per le attività estrattive d basalto;
al divieto di cui al punto n) per le attività agricole, silvo-colturali, forestali e pastorali.
4. Zona C
4.1.1. Nella zona C è consentito:
a) effettuare, sui manufatti esistenti, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro conservativo dl cui alle lettere a, b, e c dell’art 20;
b) esercitare le attività agricole, effettuare mutamenti di colture, salvo il rispetto di vincolo paesaggistico i cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto n. 431, le attività forestali, silvo-colturali e la pastorizia;
c) realizzare strutture edilizie (magazzini, depositi attrezzi, stradelle di accesso, cisterne, etc.) necessarie per la conduzione del fondo, utilizzando tipologie del patrimonio edlilizio rurale etneo;
d) esercitare le attività sportive, con esclusione di quelle che possono compromettere la integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi (automobilismo, motociclismo, moto-cross, trial, etc.);
e) praticare il bivacco ed il campeggio nelle aree attrezzate;
f)esercitare ogni altra attività non elencata tra quelle vietate.
È altresì consentito:
g) effettuare, sul costruito esistente, gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera d) dell’art. 20 della legge regionale 71/78
h) effettuare il restauro di edifici di particolare pregio architettonico ambientale da destinare a finalità di fruizione del Parco;
i) realizzare nuove costruzioni ed effettuare trasformazioni edilizie e del terreno in quanto necessarie al raggiungimento delle finalità indicate nella legge regionale 96/81, art.8, punto 3.
Gli interventi di cui ai punti g), h) ed i) sono subordinati alla esecutività del Piano territoriale di coordinamento, di cui all’art. 18 della legge regionale 98/81.
Gli interventi dl cui alle lettere g), h) e i) possono essere effettuati, prescindendo dalla esecutività del Piano territoriale di coordinamento, soltanto nella ipotesi in cui tali interventi siano connessi alla necessità di ricostruzione derivanti da eventi vulcanici.
In tal caso gli interventi potranno essere effettuati, previo parere dei competenti organi del Parco e, nelle more della loro costituzione, si potrà provvedere alle deroghe e, con le modalità già previste dall’art. 30 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, con decreti dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale
4.1.2. Nelle more dell’approvazione del piano, di cui sopra, e nei casi di motivata necessità di interventi (carenze di strutture ricettive, utilizzazione di finanziamenti concessi o promessi, inserimenti in circuiti nazionali o internazionali di turismo, etc.), I comuni, nel cui territori ricadono le zone C (pedemontane), possono presentare agli organi competenti del Parco, se costituiti, o all’Assessorato regionale del territorio e dell’ ambiente, piani particolareggiati per l’intera area, nel ri spetto elle indicazioni contenute nell’art 8, punto 3, della legge regionale 98/81.
4.1.3. Sui piani particolareggiati e sui progetti esecutivi è rilasciato, ai fini del successivo ottenimento di concessione o autorizzazione, nulla-osta dagli organi del arco, se costituiti, o dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, previo p ere e Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, entro 90 acquisizione agli atti degli organi già citati.
Trascorso tale termine il nulla-osta si intende rilasciato.
4.1.4. Alla procedura di cui al paragrafo 4.1.3. sono sottoposte le richieste di effettuazione degli interventi di cui ai punti ,g) ed h) del paragrafo 4.4.1.
4.1.5. Nelle more dell’adozione del Piano territoriale di coordinamento, per gli interventi di potenziamento o, se necessario, di ammodernamento degli impianti e delle strutture esistenti nelle tre zone C altomontane (Nicolosi Nord Piano Provenzana – Villaggio Mareneve), la presentazione di piani particolareggiati per l’intera area, da parte del comuni competenti territorialmente è subordi nata alle indicazioni e prescrizioni che il consiglio direttivo del Parco, se costituito, o il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale dovranno fissare, tenendo conto del rischio vulcanico, del dimensionamento in funzione delle esi genze sportive, e dell’impatto con gli ambenti naturali, nel CUI ambito sono poste le zone C citate.
4.1.6. Nelle more dell’adozione del Piano territoriale di coordinamento, per gli interventi da effettuare nei punti base dell’escursionismo, in considerazione che l’individuazione, nella cartografia in scala 1:25.000 allegata alla presente proposta è fatta con simbolo grafico e non in rapporto alla situazione reale dei singoli luoghi e che il limite del simbolo non costituisce perimetro dell’area oggetto di interven to, i comuni, competenti per territorio devono preliminarmente procedere alla delimitazione, su cartografia in scala adeguata e comunque non inferiore a 1:10.000, della zona da attrezzare, tenendo conto della situazione naturalistica ed orografica del terreno e delle eventuali preesistenze edilizie e devono, altresì, richiedere nulla osta per la delimitazione proposta con le procedure di cui al paragrafo 4.1.3.
La prescrizione relativa alla richiesta di nulla-osta non si applica al punto base n. 15 (Rifugio Citelli), in considerazione che l’area è già individuata e coincide con quella di proprietà del C.A.I. (Club Alpino Italiano).
In detta area, in aggiunta a quanto previsto dal paragrafo 4.3.8., parte seconda, possono essere realizzati impianti turistico-ricettivi, con assoluto rispetto per i popolamenti di betulle dell’Etna e con le procedure dl CUI al prece ente paragrafo 4.1.3.
4.1.7. Di seguito all’ottenimento del nulla-osta alla delimitazione proposta, comuni potranno presentare i relativi progetti esecutivi delle opere nel rispetto dei seguenti parametri:
1) le strutture da realizzare devono determinare il minimo disturbo ambientale e dovranno essere ubicate nelle aree, di cui si abbia comparativamente minor rischio vulcanico;
2) le strutture devono essere proporzionate ad un flusso di visitatori compatibile con la finalità primaria della salvaguardia ambientale;
3) le strutture non devono superare l’altezza di una elevazione fuori terra
4) le strutture devono essere aderenti alle tipologie del patrimonio edilizio etneo.
4.1.8. I progetti, di cui al paragrafo precedente, sono assoggettati alle procedure contenute nel paragrafo 4.1.3.
4.2 Nella zona C è vietato:
a) realizzare nuove costruzioni ed operare trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio, ad eccezione di quelle consentite nel paragrafo 4.1.1.;
b) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura e portare armi di qualsiasi tipo fuori dalle abitazioni se non per difesa per sonale e con la prescritta specifica autorizzazione dell’autorità di P.S.
Al dl fuori delle ipotesi dl cui sopra, in caso di necessario attraversamento del territorio del Parco, le armi, di qualsiasi tipo, devono essere portate scariche e chiuse in apposite custodie. E’ fatta salva la disposizione relativa alla deroga al divieto di cui al punto c);
c) esercitare la caccia o l’uccellagione;
d) danneggiare, disturbare o catturare animali, compresi quelli appartenenti alla fauna minore, raccogliere o distruggere nidi o uova;
e) Introdurre specie animali o vegetali estranee alla fauna e alla flora tipiche della zona;
f) abbandonare i rifiuti al di fuori egli appositi contenitori;
g) accendere fuochi all’aperto;
h) esercitare attività industriale, compreso quelle estrattive.
4.3. Deroghe.
E’ ammessa deroga:
al divieto di cui al punto a) per la predisposizione dei piani di recupero ai sensi e nel rispetto delle norme della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
al divieto di cui al punto g) per le operazioni connesse alle attività agricole, silvo-colturali, forestali e pastorali;
al divieto di cui alla lett. c), soltanto nelle zone C pedemontane, relativamente al solo coniglio selvatico secondo il calendario venatorio regionale;
al divieto di cui alla lettera h) solo per le attività estrattive di basalto.
5.Zona D
5.1. Nella zona D è consentito:
a) realizzare nuove costruzioni ed operare trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio:
b) predisporre piani di recupero ai sensi e nel rispetto delle norme della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
c) esercitare attività agricole, zootecniche e silvo-colturali;
d) esercitare attività commerciali;
e) esercitare attività artigianali e industriali;
f) circolare con qualsiasi mezzo di trasporto;
g) effettuare attività sportive, ricreative, educative;
h) esercitare la caccia, relativamente al solo coniglio selvatico, secondo il calendario venatorio regionale;
i) esercitare ogni altra attività non elencata tra quelle vietate.
5.2. Le attività di cui al paragrafo precedente sono consentite purché compatibili con le finalità del Parco.
Eventuali divieti o limiti all’esercizio delle attività consentite potranno essere disposti dal regolamento del Parco, in rapporto alla tutela dell’ambiente, della quiete, del silenzio e dell’aspetto dei luoghi.
5.3. Nella zona D è vietato:
a) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
b) introdurre specie animali o vegetali estranee alla fauna e flora tipiche della zona;
c) esercitare l’uccellagione e danneggiare, raccogliere o distruggere nidi o uova;
d) accendere fuochi all’aperto, ad eccezione di quelli consentiti per le attività agricole, zootecniche e silvo-colturali.
5.4. Per gli interventi da effettuare nelle zone D, i comuni competenti pos sono presentare, ai fini della elaborazione del Piano territoriale di coordinamento, agli organi del Parco proposte di destinazione d’uso del loro territorio anche in variante di quelle previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
5.5. Nelle more dell’adozione del Piano territoriale di coordinamento, i comuni ove necessario, per gli interventi da realizzare nella zona D possono adot tare piani attuativi, anche in variante agli strumenti urbanistici, dell’intera zona.
Detti piani sono approvati dall’Assessore regionale per il territorio e l’am biente, nel rispetto delle procedure previste dalle leggi regionali 27 dicembre 1978, n. 71 e 6 maggio 1981, n. 98, previo parere del Consiglio regionale dell’urbanistica e del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
5.6. Sino alla esecutività degli strumenti previsti nei paragrafi 5.4. e 5.5. i comuni possono rilasciare concessioni e autorizzazioni relative ad opere ed attività, previste dal paragrafo 5.1., in conformità alle destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici vigenti, previo nulla-osta da concedersi dagli organi del Par co, se costituiti, o dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
Il nulla-osta si intende rilasciato positivamente, trascorsi sessanta giorni dalla acquisizione della relativa richiesta.
6. Rifugi – caserme – osservatori
6.1. Nei rifugi esistenti, collocati lungo i principali itinerari escursionistici o al loro punto terminale, anche se ricadenti in zona A e zona B, e più precisamente: Menza, Citelli, Monte Corvo (o Monte Baracca), Monte Nero, Conti, Torre del Filosofo è consentito effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro conservativo al fine di renderli funzionali per bivacchi, ricoveri o pernottamenti di fortuna per escursionisti.
6.2. Negli edifici forestali, o comunali (caserme o casermette), ricadenti nella zona B, è consentito effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordina ria di restauro oltre che di ristrutturazione, se necessario, per destinarli a bivacchi o ricoveri.
6.3. Negli osservatori esistenti (Osservatorio astrofisico di Serra La Nave ed Osservatorio vulcanologico di Pizzi Dineri) è consentito effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo o modifiche che si rendano indispensabili per le finalità della ricerca scientifica (installazione di nuove apparecchiature, unità di sorveglianza remote con collegamenti fissi o mobili, etc.).
6.4. Per il rifugio di Monte Scavo e la casermetta di Monte Spagnolo possono essere consentiti ampliamenti degli edifici esistenti in quanto costituenti strutture ottimali di sosta e pernottamento per le attività sci-escursionistiche.
7. Ambientazione delle nuove costruzioni
7.1. Le nuove costruzioni, da realizzare in zone B o in aree contigue ad esse, devono rispettare le proporzioni, la forma, la disposizione dei volumi, i rapporti vuoto-pieno dei prospetti, gli accostamenti cromatici tradizionali, in particolare per le coperture, con uso prevalente dei materiali e intonaci etnei e circumetnei (ad esempio laterizi di “stazzume”) di radicata tradizione.
L’altezza, comunque, non potrà superare quella delle antiche preesistenze, in genere di una elevazione fuori terra.
7.2. Le tecniche costruttive tradizionali devono essere integrate, ove necessario, con opportuni accorgimenti antisismici e di coibentazione, appositamente elaborati ai fini del mantenimento dei caratteri essenziali dell”‘architettura etnea”.
7.3. Le nuove costruzioni, da realizzare nel contesto di recenti eterogenee preesistenze, anche se utilizzano tecnologie e concezioni architettoniche avanzate, devono evidenziare il legame con la cultura architettonica tradizionale delle zone più vicine, ad antica antropizzazione.
7.4. Le nuove costruzioni, se isolate, devono presentare volumi in armonico rapporto con la morfologia naturale del sito.
7.5. Nella sistemazione esterna dei manufatti deve essere curato per tutte le componenti costruttive un adeguato inserimento ambientale.
8. Autorizzazioni
8.1. Qualsiasi realizzazione di opere ammesse nelle varie zone del Parco, è subordinata ad una specifica autorizzazione da rilasciarsi dall’Ente Parco, se costi tuito, o dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
8.2. L’autorizzazione, prevista nel paragrafo precedente, deve essere richiesta altresì anche per quelle opere non soggette a concessione, autorizzazione e comu nicazione, elencate all’art. 6 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.
9. Norma transitoria
9.1. Sino a quando la zonizzazione del Parco non sarà riportata su cartografia più adeguata, le zone attualmente utilizzate a fini agricoli che risultino ricadenti sul segno grafico delimitante il confine tra la zona A e la zona B o in stretta contiguità ad esso, in considerazione che la scala 1:25.000, sulla quale è visualizzata la zonizzazione, non consente la precisa individuazione di singole aree coltivate di piccole dimensioni, devono intendersi escluse dalla zona A ed incluse nella zona B.